Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione (delibera C.C. n. 55 del 22.12.98)

Categoria: Tributi

 COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO (LE)
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(approvato con delibera del C.C. n. 55 del 22.12.1998)





CAPO I
Accertamento con adesione
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Art. 1
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
1) Il Comune di Bagnolo del Salento, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione, trasparenza e facilitazione degli adempimenti dei contribuenti stessi, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.



Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora comporti il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4) In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5) In ogni caso resta fermo il potere dovere dell'ufficio di rinnovare, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.



Art. 3

Attivazione del procedimento


Il procedimento può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.






















CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti
con adesione del contribuente


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Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio


1) L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione delle fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2) Le richieste di chiarimento, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invito dei questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, cosi come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.


Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

5) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6) Eventuali e motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se formulate entro tale data.

7) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.



Art. 6

Atto di accertamento con adesione


1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.

2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.














Art. 7

Perfezionamento della definizione

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3) Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni), per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4) E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, con un massimo di n. 8 rate mensili, quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.


Art. 8

Effetti della definizione

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.







CAPO III

Sanzioni a seguito di adesione
ed omessa impugnazione


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Art. 9

Riduzione della sanzione

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4) Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.















CAPO IV


Disposizioni finali


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Art. 10

Decorrenza e validità

1) Il presente regolamento entra in vigore dal l° gennaio 1999.

2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.












Data di emissione: 22/12/1998

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