REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
(Approvato con delibera del C.C. n. 2 del 23.03.1999 e modificato con delibera del C.C. n. 15 del 15.06.2001)
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
— dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
— dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.
1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
— dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
— dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
— dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
— dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
— dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
— dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
e di ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.
Art. 3 - Definizione delle entrate.
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.
1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto del mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
Art. 5 - Forme di gestione.
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale nell'ambito delle rispettive competenze, per ogni singola entrata, determinano la forma di gestione per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e della riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
a) gestione diretta in economia, anche a mezzo dell'apertura di appositi conti correnti postali, e/o anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24 - 25 - 26 e 28 della L. 142/90;(1)
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lett. c), della L. 142/90;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lett. e) della L. 142/90, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate, ai sensi del precedente comma 1, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione, effettuata a norma del precedente comma 2, debbono risultare da apposita relazione del Responsabile della entrata in questione, contenente un piano economico con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, commi 1 e 2, della L. 23.12.1994, n. 724.
Art. 6 - Rapporti con i cittadini.
1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
CAPO II
ENTRATE TRIBUTARIE
Art. 7 - Funzionario responsabile.
1. Il Sindaco designa un dipendente idoneo al quale conferisce l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di ciascun tributo.
2. Il dipendente di cui al comma precedente è il Funzionario Responsabile, il quale:
a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi (liquidazione, accertamento, ecc.), i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
d) dispone i rimborsi;
e) cura il contenzioso;
f) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela;
g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo e del presente regolamento, nonché dei tempi e modi stabiliti nel capitolato d'appalto;
h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti per la gestione dell'entrata.
Art. 8 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.
1. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale per i singoli tributi.
2. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
3. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
4. Qualora, durante l'attività di controllo, il funzionario responsabile accerti inadempimenti o errori ancora rimediabili, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa di tutte le norme che prevedono agevolazioni a suo favore.
5. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
6. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.
Art. 9 - Disciplina dei controlli.
1. Salvo diverse disposizioni di legge, è fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente dell'avviso di liquidazione.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, è fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento.
3. La notifica degli avvisi di cui sopra, così come di ogni altro atto relativo all'attività di accertamento, viene effettuata secondo quanto disposto dal precedente art. 8, comma 5.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
5. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.
Art. 10 - Sospensione e dilazione del versamento.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie, nonché dei relativi avvisi di liquidazione e/o accertamento, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.
2. Il Sindaco, in casi eccezionali, può consentire, a richiesta dell'interessato e in considerazione della sua situazione economica, il pagamento di tributi arretrati in non più di dodici rate mensili, con l'applicazione, dalla seconda rata, degli interessi legali.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve pagare il debito residuo entro 30 giorni dal termine di decadenza della rata non pagata.
4. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
5. Il Comune può stabilire in modo discrezionale i termini entro i quali devono essere fatti i versamenti dei singoli tributi.
Art. 11 - Autotutela.
1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario o al Segretario Comunale.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 5 del presente articolo, l'atto viene annullato anche se vi è stata una pronuncia favorevole al Comune in sede giurisdizionale per vizi di procedura, o, nel merito, per motivi diversi da quelli che portano all'annullamento o alla revisione. (2)
7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire 3.000.000 (tremilioni), l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.
8. I contribuenti interessati ad ottenere un provvedimento di autotutela devono presentare domanda scritta, da presentare anche direttamente al protocollo dell'Ente, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. La richiesta di autotutela deve essere corredata dai documenti che si offrono in prova..(3)
9. La decisione sulle domande degli interessati viene comunicata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, sia nel caso di accoglimento che in quello di diniego.(4)
CAPO III
ENTRATE NON TRIBUTARIE
Art. 12 - Funzionario responsabile.
1. Il Sindaco designa un dipendente idoneo al quale conferisce l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di ciascuna entrata non tributaria.
2. Il dipendente di cui al precedente comma è il "Responsabile del servizio", ed è responsabile unico:
— del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
— del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso.
Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie.
1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.
CAPO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 14 - Accertamento con adesione.
1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 55 del 22.12.1998.
CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO
Art. 15 - Sanzioni.
1. Per l'omessa (ovvero tardiva oltre 30 giorni) presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:
SANZIONE AMMINISTRATIVA
TRIBUTO Sanzione Minimo €
Imposta comunale sugli immobili I.C.I. 100% del tributo dovuto 51,65
Pubblicità 100% del tributo dovuto 51,65
Affissioni 100% del tributo dovuto 100.000
Occupazione di spazi ed aree pubbliche 100% del tributo dovuto 100.000
Smaltimento rifiuti 100% del tributo dovuto = = = = =
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) 100% del tributo dovuto 103,29
2. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione entro i trenta giorni si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:
SANZIONE AMMINISTRATIVA
TRIBUTO Sanzione Minimo €
Imposta comunale sugli immobili I.C.I. 12,5% del tributo dovuto 6,46
Pubblicità 12,5% del tributo dovuto 6,46
Affissioni 12,5% del tributo dovuto 6,46
Occupazione di spazi ed aree pubbliche 12,5% del tributo dovuto 6,46
Smaltimento rifiuti 12,5% del tributo dovuto = = = = =
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) 12,5% del tributo dovuto 12,91
3. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:
SANZIONE AMMINISTRATIVA
TRIBUTO
Imposta comunale sugli immobili I.C.I. 50%
Pubblicità 50%
Affissioni 50%
Occupazione di spazi ed aree pubbliche 50%
Smaltimento rifiuti 50%
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) 50%
4. [Abrogato] (5)
4/Bis. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorchè successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento sia dovuto a fatti conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Ente. (6)
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 - 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. [Abrogato] (6)
7. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.
8. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
Art. 16 - Ritardati od omessi versamenti.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art. 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni e contenuto degli
avvisi di accertamento(8)
1. "Le sanzioni amministrative sono irrogate, con apposito atto sottoscritto, dal Responsabile del tributo."
2. "Il Responsabile del tributo emana e sottoscrive, altresì, gli atti di liquidazione e/o di accertamento."
3. "Il Responsabile del tributo, in casi che presentano elementi di incertezza, prima di emettere provvedimenti di irrogazione sanzioni, di liquidazione o di accertamento, invita, con nota scritta, il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre eventuali documenti. Il contribuente deve rispondere o esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; in difetto, l'ufficio notifica l'atto di contestazione."
4. "Al fine di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, i provvedimenti di irrogazione sanzioni, liquidazione o accertamento devono essere comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso contribuente, ovvero nel luogo ove questi ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare."
5. "Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari."
6. "Nell'atto di contestazione dovranno essere indicati tutti i presupposti di fatto, ossia le circostanze che lo hanno determinato, le ragioni giuridiche su cui l'atto stesso poggia e i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. Inoltre, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto di cui il contribuente non è a conoscenza, questo dovrà essere allegato."
7. "L'atto di contestazione dovrà indicare, ancora:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) le modalità e l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali si può presentare richiesta di riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità e il termine, nonché l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili."
8. "Qualora il pagamento di quanto indicato nell'atto di contestazione avviene entro sessanta giorni dalla notifica, il pagamento delle sanzioni è ridotto ad un quarto delle stesse."
9. "Di quanto previsto nel precedente comma 8), deve essere data notizia al contribuente nell'atto di contestazione."
Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni.
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 17, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
CAPO VI
VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 19 - Differimento dei termini per i versamenti.
1. I termini per i versamenti relativi ai tributi comunali sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
Art. 20 - Validità dei versamenti dell'imposta.
1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
Art. 21 - Rimborsi.
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di prescrizione decorrente dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
Art. 22 - Limiti di esenzione per versamenti.
1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 10.000 (diconsi lire diecimila).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.
CAPO VII
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
Art. 23 - Compenso incentivante al personale addetto.
1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale. Tale fondo è destinato al miglioramento delle attrezzature e dell'arredamento dell'ufficio tributi, nonché a compensi incentivanti al personale di detto ufficio.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma dall'uno al tre per cento delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie e le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU.
3. La percentuale di accantonamento delle somme di cui al comma precedente viene stabilita, anno per anno, dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della bozza del bilancio di previsione.
4. L'istituzione del fondo di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2000.
5. L'utilizzazione di detto fondo sarà oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
CAPO VIII
NORME FINALI
Art. 24 - Norme abrogate.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 25 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 26 - Casi non previsti dal presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
Art. 27 - Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
NOTE
(1) Comma così modificato e integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(2) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(3) Comma aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(4) Comma aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(5) Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(6) Comma aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(7) Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001;
(8) Articolo così modificato e integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2001.
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